Certificazione SOA del General Contractor

Cos’è l’attestazione SOA?

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a 150 mila euro.

Requisiti SOA

Il certificato SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dall’attuale normativa in ambiti di contratti pubblici di lavori.

Come si ottiene l’iscrizione SOA

L’attestazione SOA ha validità quinquennale e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti da parte dell’impresa, facenti capo agli ultimi 10 esercizi di attività, da parte di appostiti Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate a operare per la vigilanza dei contratti pubblici.

Quando è necessario l’obbligo SOA

L’Art. 10-bis del DL n. 21/2022 sancisce l’obbligo della certificazione SOA nel caso in cui il valore di contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 siano di importo superiore a 516.000 euro.

Rischi della certificazione SOA

L’obbligo SOA può comportare complicanze ai general contractor che non svolgono attività edili.

Tali soggetti risultano nella generalità dei casi sprovvisti della certificazione SOA, cosicché non risulterebbe non così agevole ottenerne il rilascio entro il 30 giugno 2023, termine decorso che, senza il rilascio dell’attestazione, comporterebbe il mancato riconoscimento di bonus edilizi sulle spese sostenute dal beneficiario oltre quella data.

Questo vale solo se il rapporto tra committente e il general contractor “non edile” si configura come contratto di appalto, con possibilità di subappalto dei lavori ad altre imprese.

Casi in cui l’attestazione SOA è o non è obbligatoria

Se il rapporto si configura come mandato a stipulare con terzi i contratti di appalto (necessari per effettuare i lavori al fine di poter beneficiare dei relativi bonus per conto del committente), in questo caso il general contractor non edile non sarà soggetto all’obbligo di possedere la certificazione SOA, poiché il DL 21/2022 sancisce che la disposizione si applica solo ai contratti di appalto e subappalto.

In questo caso, l’obbligo di rilascio della certificazione sussisterà solo per le imprese edili che stipulano contratti di appalto, mentre il general contractor si configura come promotore per conto del committente dell’operazione, restando escluso dal medesimo onere.

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